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venerdì 2 settembre 2011

Diritti d'autore



COPYRIGHT

Nella mia vita ho sempre subito il fascino di quattro argomenti le donne l’informatica la musica e la giurisprudenza . Da qui nasce l’idea di scrivere un post su questo blog .Tutte e quattro le categorie sembrano non avere nulla in comune e a l’apparenza sembrano essere addirittura diametralmente opposte. Ad esclusione però delle donne che continuano e continueranno per tutta la mia vita ad essere un argomento quasi esoterico  ma  anche molto affascinante, per gli altri tre argomenti ci viene in aiuto la matematica che ci mostra quel minimo comune multiplo che le accomuna. Certamente in questo caso non sarà un numero e vi starete già chiedendo cosa possono avere in comune arte scienza e diritto. Con un minimo di logica si perviene facilmente alla parola copyright. Ecco che abbiamo individuato un punto in comune tra  i tre argomenti. Come la maggior parte di voi già saprà il copyright e quel sistema inventato dalle case discografiche e non solo, per farci pagare i diritti d’autore sulla musica che vogliamo ascoltare e fin qui nulla di strano! Ma se si scarica la musica da internet si incorre in un reato? Per le case discografiche certamente si ed è giusto che sia così se l’utente lo fa a scopo di lucro. Ma se l’intento è solo quello di ascoltare della musica sul proprio pc si commette un reato? Le case discografiche insistono dicendo che comunque anche in questo caso l’utente deve essere perseguito penalmente in virtù di quella bestia di legge sul copyright che non pone distinzioni tra questi casi diversi. Secondo il mio modesto parere e non solo, chi ascolta musica sul proprio pc non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione se l’intento è solo quello di ascoltare musica. Questo innanzi tutto perché il copyright è solo sulla canzone o video che sia .Cosa voglio dire. Se l’applicazione della legge sul copyright risulta facile nel mondo reale in quello virtuale del web presenta certamente delle lacune. Quando la musica viene scaricata dal web non viaggia nel formato mp3, come solitamente siamo abituati ad ascoltarla ma viene scomposta in una sequenza di zero e di uno, il cosiddetto linguaggio binario. Il copyright generalmente viene memorizzato nella prima sequenza di questi numeri binari. Ora per capire meglio chiediamo aiuto alla matematica. Un numero binario può essere convertito in un numero decimale per noi molto più comprensibile, in pratica i numeri con cui abbiamo a che fare ogni giorno che vanno da zero a nove . Se per esempio il copyright corrisponde al numero 6 decimale basterebbe rappresentare questo numero in modo diverso per non infrangere la legge infatti il 6, dove abbiamo stabilito che è memorizzato il copyright, può tranquillamente essere rappresentato come 3+3 oppure 2+2+2 ecc e comunque in un infinità di sequenze che pur dando lo stesso risultato del numero decimale stabilito  le corrispettive sequenze binarie che si ottengono non sono coperte da vincoli sul copyright. Oltre questo si può fare un’altra considerazione questa volta di carattere giuridico  le case discografiche detengono il copyright sulla canzone ma non sul formato mp3 con cui solitamente viaggia su internet o viene memorizzata sul pc. Qui termina la prima parte, quella teorica del post nella seconda parte cercherò di illustrare nel modo pù semplice possibile come mettere in pratica quello che ho appena descritto alcuni progetti interessanti che si muovono in tal senso e i software che si devono usare . Nel prossimo post parlerò di un progetto e di un software molto difficile da trovare su internet , chissà perché ! Il suo nome è monolight  consente di fondere due file , uno coperto da copyrigt e l’altro no per ottenere con risultato un unico file in formato mono praticamente irriconoscibile che una volta scaricato sul proprio pc con lo stesso software potrà essere nuovamente scomposto per ottenere i file originali .A questo punto i più scaltri avranno già intuito che l’utilizzo di tale software non è limitato al mondo della musica ma può essere utilizzato per la trasmissione di dati sensibili o comunque per la tutela della nostra privacy .

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